L’avvocato antistatario può agire in regresso per le spese di registrazione della sentenza

L’avvocato antistatario può agire in regresso per le spese di registrazione della sentenza
12 Ottobre 2017: L’avvocato antistatario può agire in regresso per le spese di registrazione della sentenza 12 Ottobre 2017

Con una recente sentenza, la Cassazione ha confermato che “la parte che assolve per l’intero l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro della sentenza ha diritto di regresso pro quota virili nei confronti delle altre parti” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 21686/17, 19.09.2017).

Nel caso esaminato dalla Corte un avvocato aveva patrocinato diversi procedimenti civili che si erano conclusi tutte sfavorevolmente per i suoi assistiti.

Poiché l’avvocato“ aveva chiesto, in ciascuno dei suddetti procedimenti, la distrazione delle spese di lite in suo favore, ritenne per errore di essere obbligato in proprio al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze, ed a tanto provvide di tasca propria”.

Accortosi dell’errore, l’avvocato aveva notificato alla controparte un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia chiedendo la rifusione di un terzo di quanto pagato, “sul presupposto che le spese di registrazione, gravanti in solido su tutte le parti del giudizio, nel lato interno dell’obbligazione dovessero ripartirsi in parti uguali tra le (tre) parti di ogni giudizio”.

La parte precettata propose quindi opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’avvocato, l’improcedibilità della domanda e l’inesistenza del credito.

In primo grado l’opposizione venne respinta , mentre venne accolta in appello in quanto il Tribunale di Vibo Valentia ritenne che “l’avvocato non avesse interesse ex art. 100 c.p.c. a che l’imposta di registro fosse pagata dall’ente, piuttosto che dai suoi assistiti”.

L’avvocato propose quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli art. 100 c.p.c. (interesse ad agire) e 2036 c.c. (indebito soggettivo) ed affermando che “avendo pagato l’imposta di registro senza esservi tenuto, egli di fatto ha pagato il debito altrui, subentrando così nei diritti del creditore – ovvero dei suoi assistiti – nei confronti dell’effettivo debitore inadempiente – cioè l’ente”.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi, ha richiamato il d.P.R. n. 131/1996 secondo cui “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile sono soggetti all’imposta di registro, al cui pagamento sono solidalmente obbligate le parti in causa”.

Pertanto “quella, tra le parti in causa, che assolva per l’intero l’obbligo di pagamento dell’imposta, ha diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri coobligati, ai sensi dell’art. 1299, comma primo c.c.” e ciò in quanto è “pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta, ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’Ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme civili e tributarie, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso”.

Avendo l’avvocato pagato un debito non suo, ma dei suoi clienti, egli si era però surrogato nei loro diritti ex art. 1203, n. 3, c.c. e a buon diritto aveva dunque chiesto il rimborso di una quota delle somme corrisposte all’erario per il pagamento dell’imposta.

In conclusione, per la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso, chi adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato a colui, nel cui interesse è stato effettuato il pagamento, nei confronti degli altri condebitori.

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